In questo articolo parliamo di Alienamento parentale o alienazione parentale, di cos’è, delle conseguenze giuridiche e dei rimedi. Se sei vittima di questo reato, devi difenderti il prima possibile e riacquisire il tuo diritto di genitore a tutti gli effetti!
Leggi l’articolo e guarda il video per scoprire cosa fare!
Sei vittima di alienamento parentale e hai bisogno di essere difeso?
L’alienamento parentale o PAS (Parental Alination Syndrome)
Cosa accade quando il genitore collocatario ostacola deliberatamente i rapporti dell’altro genitore con il figlio minore? Chi sono i soggetti danneggiati da tale condotta: il genitore, il figlio o entrambi?
Come noto la L. 8 febbraio del 2006 n° 54, ha introdotto nel nostro ordinamento un principio di civiltà importantissimo “ … il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale …”..
Tale principio è espressione della c.d. bigenitorialità.
Attenzione però la bigenitorialità è un diritto del minore e non, è come comunemente si pensa, una prerogativa dei genitori.
Non a caso, in tutti i procedimenti giudiziari che si occupano di affidamento di minori, l’obiettivo principale che viene perseguito è la bigenitorialità; consentire cioè al bambino o all’adolescente, di vivere con la stessa intensità affettiva e umana sia la mamma che il papà.
Purtroppo a volte le cronache riportano casi in cui il genitore affidatario consapevolmente, mediante condizionamenti psicologici reiterati, induce il minore a rifiutare l’altro genitore; fino al punto che il bambino o l’adolescente non desidera più frequentarlo.
E’ questa la PAS, meglio nota come “Sindrome di Alienazione Genitoriale”.
Sei vittima di alienamento parentale e
cerchi un avvocato che ti difenda?
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L’alienamento parentale: cosa fare
Se ritieni di essere vittima di alienamento parentale, non puoi fare finta di niente ma devi difenderti. La prima cosa che devi assolutamente fare è rivolgerti ad un Avvocato che sappia ascoltarti e difenderti nel modo migliore possibile, provando la tua innocenza.
Se verrà poi interpellato il giudice nell’ambito della procedura prevista dall’art. 709 ter c.p.c., egli sarà tenuto ad accertare in concreto la sussistenza della condotta, impiegando i mezzi di prova previsti dal processo civile, quali l’ascolto del minore e le presunzioni. A tale riguardo è ritenuto significativo l’accertamento dell’esistenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e il genitore collocatario.
La morbosità infatti è un chiaro indice di condizionamento.
Del resto tra i requisiti di idoneità genitoriale vi è anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni del figlio con l’altro genitore; obiettivo questo che deve sempre prevalere su eventuali motivi di rivalsa o di rancore nei confronti dell’ex coniuge o compagno.
E sia ben chiaro, per il genitore affidatario realizzare tale obiettivo, non è una mera facoltà ma un preciso dovere.
Prova ne sia che all’esito del procedimento giudiziario, ove venga accertato che il genitore affidatario abbia violato tale obbligo, lo stesso può persino essere sanzionato con la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore e dello stesso figlio.
A subire le conseguenze pregiudizievoli del PAS infatti non sono solo i genitori non affidatari che si vedono menomati nell’esercizio delle loro prerogative, ma anche e soprattutto i figli minori, ai quali loro malgrado,viene impedito di avere rapporti significativi con l’altro genitore, con gravi ripercussioni nella sfera psicoemotiva e della personalità.
Ma non basta. La volontaria sottrazione del figlio all’altro genitore, quando non è scriminata da alcuna causa di giustificazione, può assumere anche rilevanza penale ed integrare gli estremi della sottrazione consensuale di minorenne, (573, 574 c.p.), inosservanza dei provvedimenti del giudice civile (art. 388 c.p.) o maltrattamenti (psicologici) in famiglia (572 c.p.).
Ti trovi in questa situazione e non sai cosa fare?
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Conclusioni: agisci ORA!
Se la tua ex moglie o il tuo ex marito ha fatto sì che tuo figlio o tua figlia non ti voglia vedere e reputi di essere vittima di Alienamento parentale, devi AGIRE SUBITO! Più passa il tempo più i tuoi figli si allontaneranno da te e la possibilità di ricostruire un rapporto con loro sarà sempre più remota.
Difenditi il prima possibile
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