In questo articolo parliamo delle Legge Codice Rosso, di cosa è e di cosa prevede.
Se sei stato accusato ingiustamente di aver commesso una violenza domestica o di genere, è fondamentale che tu conosca questa legge perché ha comportato un inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati a tutela delle vittime dei reati domestici e/o di genere.
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Legge Codice Rosso: tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
Il codice rosso è stato introdotto dalla L 69/2009 entrata in vigore il 9 agosto 2019.
Negli ultimi anni, diversi casi di cronaca hanno consentito di accendere un focus sul dilagante fenomeno dei femminicidi e della violenza fisica e psicologica nei confronti delle persone (uomini o donne) che a causa del genere di appartenenza o delle proprie scelte ed inclinazioni in ambito sessuale hanno subito violenze e discriminazioni.
Il codice rosso pertanto, è stato pensato dal legislatore per garantire una maggiore e più efficace tutela delle vittime di violenza domestica (vedi Maltrattamenti in famiglia) e di genere.
Cosa si intende per reati di genere?
Rientrano tra i reati di genere le condotte caratterizzate dalla violenza psicologica e fisica, dalla violenza sessuale, dagli atti persecutori fino allo stupro e all’omicidio, esercitate nei confronti di persone non consenzienti discriminate in base al sesso o alle proprie scelte in campo sessuale.
Quando è possibile accedere alla procedura prevista dal Codice rosso ?
Quando i singoli fatti oggetto di denuncia siano collegati tra di loro e si inseriscano nell’ambito di un più ampio quadro di violenza domestica o di genere.
Qualora manchi tale requisito, la denuncia seguirà l’abituale percorso di qualsiasi altra notizia di reato.
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Novità introdotte dal Codice Rosso
Per perseguire in modo efficace e puntuale la tutela delle vittime di reati di genere e domestici, il Codice Rosso interviene su vari fronti.
Trasmissione notizia di reato
Innanzitutto accelerando notevolmente i tempi che normalmente intercorrono fra l’acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria e l’audizione della vittima o di colui che ha denunciato i fatti da parte del pubblico Ministero.
Secondo quanto previsto dalla norma infatti, la Polizia Giudiziaria deve trasmettere immediatamente la notitia criminis all’organo inquirente e quest’ultimo deve acquisire informazioni da tali soggetti, sui fatti oggetto di denuncia, entro tre giorni.
Il motivo è evidente. Si vuole evitare che trascorra troppo tempo fra l’acquisizione della notizia di reato e la trasmissione al pubblico ministero, in quanto si ritiene che, per tale tipologia di reati reati, vi sia la necessità di intervenire immediatamente e senza ritardi a tutela della vittima.
Inasprimento delle pene
La legge è poi intervenuta sui reati già contemplati nel codice Penale che possono configurare ipotesi di violenza di genere e/o domestica, inasprendone le pene.
In particolare, per il reato di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.), punito, prima della riforma, con una pena alla reclusione compresa tra un minimo di 2 a un massimo di 6 anni, è stato previsto un innalzamento della pena medesima da un minimo di 3 anni fino ad una massimo di 7 anni.
E lo stesso vale per lo stalking (e/o atti persecutori), previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., passato da un intervallo compreso fra 6 mesi e 5 anni ad a un intervallo da minimo di 1 anno a un massimo di 6 anni e 6 mesi;
Parimenti la pena prevista per la violenza sessuale è stata aumentata da un intervallo (ante riforma) compreso fra 5 a 10 anni ad un intervallo compreso da 6 e a 12 anni;
Stesso discorso per la violenza sessuale di gruppo, punita, ante riforma, con una pena compresa tra i 6 e i 12 anni e adesso, da un minimo di 8 ad un massimo di 14 anni.
Sei innocente?
Nuove fattispecie di reato
Tuttavia, l’innovazione più rilevante introdotta dal “Codice Rosso”, è la codificazione di nuove fattispecie di reato.
Mi riferisco in particolare al c.d. “revenge porn”, (art. 612 ter c.p.), consistente nella diffusione illecita di immagini o filmati ad esplicito contenuto sessuale contro la volontà o all’insaputa della persona rappresentata.
Risponde di tale reato anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonda a sua volta al fine di recare pregiudizio agli interessati.
La pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da € 5.000 a € 15.000.
La fattispecie risulta essere aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
Nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o fisica, la pena è aumentata da 1/3 alla metà.
Altra fattispecie introdotta per la prima volta nel nostro codice penale, (anche sull’onda dei casi i cronaca che hanno visto uomini e donne subire deturpazioni al volto con l’impiego dell’acido), è il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsto dall’art. 583 quinques c.p. La pena prevista è la reclusione da 8 a 14 anni).
Quando a seguito di tale delitto consegua l’omicidio, è prevista la pena dell’ergastolo.
Rientrando tale nuova fattispecie nel novero dei reati intenzionali violenti, la vittima ha diritto all’indennizzo da parte dello Stato.
Altro titolo di reato, inserito nel nostro codice penale, che tiene certamente conto del fenomeno dell’immigrazione e del conseguente mutamento delle abitudini e delle tradizioni della popolazione residente nel nostro paese, è quello di costrizione o induzione al matrimonio previsto dall’art. 588 bis c.p..
Con tale norma, (che prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni) si è voluto arginare il dilagante fenomeno del c.d. “matrimonio forzato” o delle “spose bambine”; matrimonio cioè, nel quale il consenso manifestato da almeno una delle parti è stato estorto con violenze, minacce o altre forme di coercizione.
La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
Infine, in linea con le maggiori tutele garantite dalla “Legge Codice Rosso”, è stato introdotto l’art. 387 bis c.p. che sanziona con la la reclusione da 6 mesi a 3 anni, colui che violi le misure cautelari dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282 ter c.p.p.).
Come è evidente, la ratio è quella di tutelare le vittime dei reati che hanno portato all’applicazione della misura, in maniera tale da impedire al reo di avvicinarsi ad esse.
Non hai commesso nessuno di questi reati e vuoi difenderti dalle accuse?
Conclusione
In questo articolo abbiamo parlato di cos’è e di cosa prevede la Legge Codice Rosso.
Tantissime persone spesso vengono accusate di aver commesso i reati tutelati da tale legge ma in realtà sono innocenti! Se ti trovi in questa situazione e ti ritieni innocente procedi il prima possibile per tutelarti!