Violazione degli obblighi di assistenza familiare

In questa guida parleremo del mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e della violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Inoltre, scoprirai qual è la differenza tra i 2 e le relative conseguenze.

L’art. 570 del Codice Penale regolamenta la violazione dei diritti e l’inosservanza dei doveri riconosciuti e previsti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile in capo e a carico dei coniugi, dei genitori e dei figli.

La condotta tipica presa in considerazione dal comma secondo n° 2 dell’art. 570 c.p. ai fini del perfezionamento del reato, consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, agli ascendenti o al coniuge, che non sia legalmente separato.

La fattispecie delittuosa in questione pertanto può dirsi perfezionata solo qualora la condotta sopra decritta abbia conseguenze sui mezzi di sussistenza facendoli venir meno o diminuendoli in modo tale da renderli insignificanti.

Hai bisogno di una consulenza?

Ma cosa sono i mezzi di sussistenza?

violazione degli obblighi  di assistenza familiare

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e delle principali Corti di merito, la locuzione “mezzi di sussistenza” è direttamente correlata alle esigenze di vita essenziali, alla sopravvivenza dell’individuo (vitto, abbigliamento, farmaci, alloggio), che deve versare in stato di bisogno e cioè non essere oggettivamente in grado di sopravvivere autonomamente a sé stesso.

Far mancare i mezzi di sussistenza significa pertanto privare l’avente diritto, dei beni della vita necessari per soddisfare le più elementari esigenze di vita.
Per i figli minorenni, la condizione soggettiva di bisogno si presume.

Lo stato di bisogno del figlio minore ricorre, ai fini della configurabilità del delitto di cui in narrativa, anche nell’ipotesi in cui alla somministrazione, in suo favore, dei necessari mezzi di sussistenza provveda l’altro genitoreovvero pensino altri congiunti, in quanto il fatto che la prole abbia ricevuto da altri i mezzi di sostentamento per le più urgenti necessità, costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (e non già causa esimente per il genitore obbligato che si è sottratto al dovere di mantenimento).

Il concetto civilistico di mantenimento di cui è espressione l’assegno che il giudice della famiglia riconosce al coniuge o ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti nelle cause di separazione e divorzio, si distingue nettamente dai “mezzi di sussistenza” richiesti” dalla norma penale ai fini del perfezionamento della fattispecie prevista dall’art. 570 c.p..

Come noto infatti il mantenimento si basa sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, ed è finalizzato a garantire, nei limiti del possibile, lo stesso tenore di vita che la famiglia aveva prima della crisi.

Deriva da quanto precede che la previsione penale di cui si discute, coinvolga una sfera più limitata rispetto a quella compresa genericamente dall’assegno post matrimoniale, in quanto, come si è detto, comprende ciò che è necessario per sopravvivere, necessitando, quindi, che il beneficiario si trovi in un vero e proprio stato di bisogno.

L’interesse tutelato dall’art. 570 comma 2 n° 2 è l’interesse solidaristico al sostentamento dei familiari bisognosi di aiuto economici e materiali.

Il delitto in esame ha natura di reato permanente in quanto lo stato di antigiuridicità permane nel tempo per volontà dello stesso autore, che in ogni momento può porre fine alla lesione al bene protetto.

C’è una via d’uscita per colui che suo malgrado, a causa di rilevanti e oggettivi problemi economici non è in grado di fornire i mezzi di sussistenza?

A certe condizioni pare di sì.

Perché il reato sussista, la condotta deve essere anche antigiuridica e cioè realizzata in assenza di una causa di giustificazione.

Le cause di giustificazione, dette anche scriminanti, sono quelle situazioni in presenza delle quali viene meno il contrasto tra il fatto e l’ordinamento giuridico.

Pertanto, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità a far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Se ti ritrovi anche tu in questa condizione, contattami e fatti aiutare!

Nel caso che persone offese del reato siano minori, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche.

Sotto il profilo oggettivo, non è infatti ritenuta sufficiente la circostanza che l’obbligato versi in una situazione di difficoltà economica (come, ad esempio, la condizione di disoccupato), dovendosi altresì dimostrare la sussistenza di una vera e propria indigenza, che non consenta materialmente, in tutto o in parte, di poter garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto.

Sotto il profilo soggettivo, è poi generalmente richiesto il carattere involontario e incolpevole dell’indisponibilità economica: non escluderebbe il reato, dunque, non solo l’indigenza determinata da una scelta volontaria dell’obbligato, ma anche quella causata da un comportamento imprudente o negligente.

In ogni caso, grava sull’obbligato l’onere della prova, o quantomeno l’onere di allegare tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrare l’incapacità economica e risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare colui che non dimostra in maniera specifica di essere assolutamente impossibilitato, a causa di una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti, ad adempiere alla sua obbligazione.

In particolare, grava sull’accusato l’onere di introdurre in Giudizio elementi oggettivi dai quali si evinca che l’impossibilità ad adempiere (ovvero l’indigenza con le caratteristiche sopra delineate) non sia preordinata o colposamente determinata al fine di evitare il versamento dei mezzi di sussistenza.

Conseguentemente, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà non è sufficiente a giustificare l’inadempimento di un genitore giovane e sano, avendo l’imputato l’onere di allegare, in maniera specifica, tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità ad adempiere alla obbligazione di cui all’art. 570 c.p..

Ed invero, l’ “incapacità economica dell’obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa“.

La responsabilità penale è altresì esclusa se l’inadempimento non è sistematico ma risulta saltuario e/o solo parziale poiché plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato, ovvero se esso sia coincidente con una crisi lavorativa, o ancora laddove il soggetto obbligato sia affetto da una malattia impeditiva idonea quindi a determinare un quadro di inabilità lavorativa specie se questi, nel dover ottemperare al prefato obbligo, sia costretto a versare l’assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d’invalidità.

Leggi anche gli articoli: Maltrattamenti in famiglia, Falsa denuncia maltrattamenti in famiglia e Violenza sessuale.