La Violenza Sessuale

La violenza sessuale è un reato contro la persona ed è disciplinato dall’art. 609 bis c.p..

Il Legislatore ha individuato due fattispecie principali:

  • la violenza sessuale per costrizione
  • la violenza sessuale per induzione

La prima è configurabile nella condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali.

La seconda fattispecie è integrata dalla condotta di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

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Sei vittima di Violenza Sessuale e hai bisogno di essere difeso?

Quali comportamenti integrano la Violenza Sessuale?

violenza sessuale

Presupposti della violenza sessuale sono:

  • l’assenza di volontà e comunque il dissenso (manifestato o presunto) della vittima
  • la violenza dell’autore del comportamento.

Gli atti sessuali presi in considerazione dalla norma sono quegli atti che incidono sulla libera determinazione del soggetto destinatario della condotta compromettendola o che invadano la sfera sessuale con modalità caratterizzate dalla costruzione (violenza minaccia o abuso di autorità).

In applicazione di tale principio, rientrano nella fattispecie integratrice anche gli atti insidiosi e rapidi (come baci, sfregamenti, palpamenti), che interessino zone erogene su persona non consenziente.

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Come può incidere lo stato di alterazione sulla consumazione del reato?

La Suprema Corte ha stabilito che qualora destinataria della violenza o della minaccia sia una persona in stato di alterazione indotta da alcool o sostanze stupefacenti, il reato di violenza sessuale sussiste, quando l’agente, approfittando della condizione di inferiorità della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa in condizioni di normalità non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso” (Cassazione penale sez. III, 05/12/2019, n.8981).

Cosa succede se il consenso inizialmente prestato all’attività sessuale, viene successivamente revocato?

Configura Violenza Sessuale la condotta di colui che continui nell’attività sessuale dopo che l’altro, inizialmente consenziente, abbia manifestato il proprio dissenso. A causa dello sconfinamento verso forme o modalità di consumazione non condivise.

Sei vittima di Violenza Sessuale e hai bisogno di aiuto?

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Se i genitori non si attivano per sottrarre il figlio minore alla violenza sessuale, si rendono corresponsabili?

Rilevante è la posizione del genitore rispetto alla violenza subita dal figlio minore.

In quanto esercente la responsabilità genitoriale, il genitore, ai sensi dell’art. 147 c.c. ha una posizione di garanzia rispetto all’integrità psico-fisica del figlio.

Deriva da quanto precede che se non il genitore non si attiva tempestivamente per tutelare, il minore, può rispondere degli atti di violenza sessuale a titolo di causalità omissiva ex art. 40 c.p..

Devono però sussistere tre presupposti: a) conoscenza e/o conoscibilità dell’evento; b) conoscenza e/o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul garante; c) possibilità oggettiva di impedire l’evento. (Cass. Pen. 19603/2017).

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Quale è il bene giuridico tutelato?

Il bene giuridico tutelato, è la libertà sessuale dell’individuo e non più, come accadeva prima della novella introdotta dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66,  la moralità e il buon costume.

Sono state pertanto  poste sullo stesso piano tutte le condotte lesive del bene giuridico protetto, eliminando la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale, con pene molto  più severe.

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Chi può commettere il reato di Violenza Sessuale?

Si tratta di un reato comune sicché soggetto attivo può esse chiunque.

Che pena è prevista ?

Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 609 bis c.p., (la condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali) la pena è la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Sei innocente e hai bisogno di essere difeso?

Con questo articolo abbiamo chiarito che cosa si intende per violenza sessuale a quali sono le pene che essa comporta.
Se sei stato accusato di tale reato ma non ti ritrovi nelle condizioni sopra descritte e ti ritieni innocente, allora devi agire subito per difenderti!

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